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giovedì 14 gennaio 2016

IL REATO DI CLANDESTINITA' NON SARA' ABOLITO





IL REATO DI CLANDESTINITA' NON SARA' ABOLITO
di Marco Magnano



Il governo italiano ha deciso di rinviare senza scadenza la decisione di depenalizzare l'immigrazione clandestina nel nostro paese. L'avvocato Guido Savio, di Asgi, cerca di spiegare il perché



Nei programmi della politica italiana, il Consiglio dei ministri di metà gennaio 2016 doveva essere segnato dalla decisione di depenalizzare il reato di immigrazione irregolare, introdotto nel sistema italiano nel 2009 dal governo Berlusconi secondo le intenzioni dell'allora ministro dell'Interno Roberto Maroni proseguendo nella linea tracciata sette anni prima dalla legge Bossi-Fini.

Nei giorni scorsi il capo della polizia italiana, Alessandro Pansa, si era espresso a favore del superamento di questo reato che, aveva dichiarato «così com'è intasa le procure». Allo stesso modo, sia l'attuale ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che nel 2009 ricopriva il ruolo di ministro della Giustizia, sia il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, hanno definito inutile o addirittura dannosa la presenza di questo reato nell'ordinamento giudiziario. Eppure, dopo alcuni giorni di tentennamenti il Governo ha deciso di rimandare senza temine la decisione, prevista invece da una legge delega del Parlamento risalente al 2014.

Per comprendere il senso del reato di clandestinità, secondo l'avvocato Guido Savio, dell'Asgi, Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, va ricordato il meccanismo del suo funzionamento. «La presenza irregolare sul territorio italiano è sanzionato con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, con la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con l'espulsione come conseguenza della pena pecuniaria. È un passaggio molto importante, perché spiega le ragioni per cui è stato introdotto questo reato»


In che senso?

«Il governo dell'epoca sapeva perfettamente che lo stato non avrebbe guadagnato un centesimo, posto che lo straniero irregolarmente soggiornante non ha beni al sole che possono essere aggrediti, perché per legge non può accendere un conto corrente bancario, non può acquistare ed essere titolare di beni immobili o mobili registrati, non ha uno stipendio per la semplice ragione che lo straniero irregolare senza permesso di soggiorno non può lavorare regolarmente, e in più nessuno lancerebbe una rogatoria internazionale verso i paesi d'origine per aggredire i beni in quel luogo. Una volta che la pena è diventata definitiva, lo stato, che deve esigere la somma, non recupera nulla, anzi, spende dei soldi perché celebrare i processi costa, mentre normalmente lo stato anticipa le spese per la celebrazione delle spese penali dei processi e poi si rivale nei confronti del condannato per recuperare le cosiddette spese processuali, e questo era noto già da allora».


Quindi per quali motivi è stato introdotto e difeso, se comporta soltanto costi?

«I motivi sono due: il primo è che si veicolava un messaggio all'opinione pubblica, cioè che lo straniero in condizione di irregolarità amministrativa è in una condizione di reato penale, e la parola “reato” evoca in tutti noi e nell'opinione pubblica l'idea di un qualcosa di grave, e che in qualche modo veicola il concetto che lo stato fa tutto il possibile per evitare di tenere uno straniero irregolare nel territorio dello stato stesso».


E il secondo?

«La seconda ragione per cui il reato fu introdotto è che nel 2008 il Parlamento europeo e la Commissione europea propagarono una direttiva, la Direttiva rimpatri, un insieme di disposizioni che regolano le condizioni di allontanamento dei cittadini stranieri dal territorio dell'Unione europea secondo un duplice orientamento. Da un lato l'obiettivo era rendere effettive le espulsioni: se lo straniero è irregolare deve uscire dall'Unione europea, ma dall'altro si prevede anche che l'allontanamento venga fatto con una serie di garanzie procedurali, e in particolare prevede che si debba dare la precedenza alla partenza volontaria, cioè un termine per partire, che ordinariamente va dai 7 ai 30 giorni e che permetta di organizzare la partenza. Rispettando questo termine, la persona rimpatriata si vede cancellare il divieto di ritorno, e quindi in un secondo momento, con un decreto flussi, potrebbe comunque tornare nel territorio dell'Unione europea. Tuttavia, il governo italiano non aveva nessuna fiducia nella partenza volontaria, perché il nostro sistema espulsivo sin dal 2002 prevede che tutte le espulsioni siano sulla carta immediatamente esecutive, senza possibilità di partenza volontaria. Il nostro sistema espulsivo fa a pugni con quello dell'Unione europea, perché capovolge i termini: mentre l'Europa invita a utilizzare l'espulsione volontaria e a negarla solo in alcuni casi, l'Italia prevede sempre e obbligatoriamente l'allontanamento coatto.

Chiarito questo passaggio va aggiunto un dato, e cioè che la direttiva europea sui rimpatri prevedeva delle deroghe al principio della partenza volontaria: in particolare, diceva che gli stati membri possono non concedere la partenza volontaria quando il provvedimento di espulsione sia un provvedimento effetto o conseguenza di una sanzione penale. Ecco, il nostro governo ha deciso di inventare il reato di clandestinità proprio per questo motivo, per rendere l'espulsione una conseguenza di un processo penale. È un po' una truffa delle etichette: faccio entrare dalla finestra quello che non potrebbe entrare dalla porta».


Con una depenalizzazione cosa cambierebbe, soprattutto in riferimento alle persone toccate dal reato?

«Bisogna dire che nei fatti questo è un reato in gran parte disapplicato. Ormai da due o tre anni soprattutto nelle procure dei grossi centri come Torino, i carichi di lavoro sono eccessivi, ed è chiaro che questo reato viene tenuto nel cassetto per dare la precedenza a reati più gravi. Addirittura, spesso sono le stesse forze dell'ordine a non denunciare le persone per questo reato. Certo, se un domani dovesse essere depenalizzato non ci sarebbe più la possibilità di processare e condannare persone con la pena pecuniaria e avremmo risolto il problema».


Eppure si è deciso di rimandare.

«Sì, lo si è deciso anche se il Parlamento ha delegato nel 2014 il governo a depenalizzare tutta una serie di reati tra cui questo, che si inserisce in uno spettro ampio di reati, cosiddetti minori, che devono essere depenalizzati per consentire un miglior funzionamento della giustizia penale. Purtroppo il governo, per una serie di ragioni, nicchia sulla depenalizzazione di questo reato e preferisce tenerlo in piedi».


Questo significa che a distanza di sei anni e quattro governi da quella legge l'idea di collegamento tra immigrazione e rischio per la sicurezza è ancora in piedi e il paradigma è sempre lo stesso?

«Esatto, però in realtà il problema non è tanto di popolazione, quanto di politica: se si fa credere che quel reato sia servito a qualcosa, evidentemente è poi difficile dire all'opinione pubblica che la si è ingannata per così tanto tempo. Temporeggiare oggi significa temere che i precari equilibri che reggono la nostra politica possano saltare e regalare consenso alla destra e alla Lega Nord, che cavalcherebbero questa situazione facendo perdere all'attuale maggioranza consenso popolare. Ecco, il problema su cui riflettere è come si costruisce il consenso popolare».


13 Gennaio 2016


La vignetta è del Maestro Mauro Biani


dal sito Riforma




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